Zone ZES

ZONE ZES
Art.16 DL 124/2023 – DM 17/05/2024

  • Tutte le imprese ad esclusione dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

    Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

  • Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e differenziato per regione. In particolare, in Puglia il credito di imposta è calcolato dal 40% al 70% a seconda della dimensione aziendale e dell’area in cui è previsto venga eseguito l’investimento.

    In particolare, su tutto il territorio della Regione Puglia si applicano le seguenti aliquote di calcolo del beneficio:

    Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento): 60%

    Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento): 50%

    Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento): 40%

  • Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 ) realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

  • Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

    Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica

    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

    Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

  • Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili

    sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

    Nello stesso periodo di cui al comma 1 è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate), ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

    Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 2, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

    I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate

    Con le dette comunicazioni le imprese devono dichiarare, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.

  • Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

    Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi del comma 5

    dell'art. 5 del DM del 17/05/2024 è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.

    L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 5 del DM, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

    Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

    Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità e con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero vengono dismessi entro il quinto periodo d’imposta, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Detta disposizione si applica anche in ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria e per i quali non è ancora stato esercitato il riscatto.

    Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo

    determina la decadenza dai benefici goduti.

    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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