Industria 5.0

Piano Transizione 5.0
Art 38 DL 19/2024

  • A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. 

  • Ai sensi del comma 4 dell’ art. 38 del DL 19/2024, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

    Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla L. 232/2016, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

    a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia auto-prodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica;

    b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

    Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

    a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del DL 181/2023.

    Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

    b) le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4.

    L’intensità del beneficio e quindi la percentuale di credito d’imposta riconosciuto varieranno in base ai miglioramenti conseguiti in termini di efficienza energetica a livello di impresa (almeno del 3%) o a livello di processo produttivo interessato (almeno del 5%).

  • L’incentivo previsto dal Piano Transizione 5.0 è un credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione con le imposte a debito o in forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni strumentali.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    -      35 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

    -      15 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

    -      5 % del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

    per anno per impresa beneficiaria.

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla L. 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
    La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:

    a) al 40 %, 20 % e 10 %, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

    b) al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

  • Un’importante novità è quella della maggiorazione del credito d’imposta per l’acquisto di pannelli fotovoltaici finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia rinnovabile.

    Gli unici moduli ammissibili sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:

    1.     moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

    2.     moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

    3.     moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

    Nel caso in cui vengano inseriti moduli di cui al punto 2) o al punto 3), ci sarà una maggiorazione del costo rispettivamente pari al 120% o al 140%.

  • Entrando nel merito delle spese ammissibili all’agevolazione, queste dovranno essere sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. 

    Gli investimenti oggetto di credito d’imposta saranno quelli aventi i requisiti del piano nazionale Industria 4.0, oltre a dover garantire un risparmio energetico minimo del 3% (se rapportato all’intera struttura produttiva) o del 5% (se rapportato ad un determinato processo produttivo interessato dall’investimento). 

    Ecco una sinossi delle aliquote:

    Investimenti fino a 2,5 milioni di euro

    Aliquota di credito spettante del 45% se il risparmio energetico supera il 10% per l’unità produttiva o il 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 40% se il risparmio energetico è compreso tra il 6 ed il 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 35% se il risparmio energetico è compreso dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo.

    Investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro

    Aliquota di credito spettante del 25% se il risparmio energetico supera il 10% per l’unità produttiva o il 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 20% se il risparmio energetico è compreso dal 6 al 10% per l’unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico è compreso dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo.

    Investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro

    Aliquota di credito spettante del 15% se il risparmio energetico supera il 10% per l’unità produttiva o il 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 10% se il risparmio energetico è compreso tra il 6 ed il 10% per l’unità produttiva o tra il 10 ed il 15% per il processo.

    Aliquota di credito spettante del 5% se il risparmio energetico è compreso dal 3 al 6% per l’unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo.

  • Per ottenere il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 sarà necessario riportare sui DDT, sulle fatture e su tutta la documentazione inerente agli investimenti, il riferimento normativo all’art. 38 comma 15 del D.L..

    Prima di avviare concretamente il progetto, sarà necessario effettuare una comunicazione al Gestore dei servizi energetici (GSE) e nominare un perito indipendente che dovrà certificare la riduzione dei consumi delle varie percentuali.

  • A conclusione degli investimenti andrà effettuata una nuova comunicazione, con una seconda certificazione del perito, adempimenti finalizzati a certificare il completamento degli investimenti.

    A queste certificazioni ex ante ed ex post, il D.L. n. 19 aggiunge tra gli adempimenti necessari la comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento. Tale comunicazione sarà poi inoltrata dal Gse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    A corredo, sarà inoltre necessaria una relazione del revisore legale dei conti, così come avvenuto fino ad oggi per il credito d’imposta per le attività di Ricerca e sviluppo e Formazione 4.0.

    Riepilogando saranno dunque necessari i seguenti documenti:

    ·       2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);

    ·       2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);

    ·       1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).

     

    Inoltre, al fine di agevolare gli investimenti e non gravare ulteriormente sui contribuenti le attività di verifica e di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, è previsto un ulteriore credito d’imposta aggiuntivo fino ad € 10.000,00 per le certificazioni del perito e, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, un ulteriore credito d’imposta fino ad € 5.000,00 per la relazione del revisore.

  • Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con il credito Zes unica 2024. Per il resto, è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che non venga superato il costo dei beni oggetto di investimento.

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