Mini PIA

  • Sono ammesse allo strumento imprese di Micro e Piccole dimensioni oppure Medie imprese per il solo effetto delle partecipazioni (collegate e controllate) e non per dati propri dell’impresa.

    Le imprese devono essere iscritte regolarmente al Registro Imprese al momento della presentazione della domanda.

    La presentazione della domanda è possibile dal 29/02/2024.

  • a) Gli investimenti dovranno essereinvestimenti produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati (anche alternativamente) ai temi della

    • Digitalizzazione

    • Energia

    • Ecosostenibilità

    b) Gli investimenti produttivi di cui alla lett. a) devonoessere integrati con progetti di innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese;

    c) Il programma di investimenti può essere integrato con

    • progetti formativi di qualificazione delle competenze;

    • investimenti a favore della tutela ambientale:

    1. Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

    2. Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.

    • acquisizioni di competenze specialistiche, programmi di internazionalizzazione e/o partecipazioni a fiere.

  • il totale delle spese ammissibili deve essere:

    • compreso tra i 30mila ed i 5 milioni di euro;

    • investimenti produttivi lett a) pari a non oltre l’90% del complessivo valore del progetto;

    • gli investimenti in innovazione di processo e organizzazione sono ammessi per un valore non superiore a 1 Milione di euro;

    • gli investimenti in tutela ambientale sono ammessi per un valore non superiore a 3 Milioni di euro;

    • gli investimenti in formazione sono ammessi sino a 500mila euro;

    • gli investimenti in consulenze, internazionalizzazione e partecipazioni a fiere sono ammessi sino a 500mila euro.

Intensità e tipologia degli aiuti

Gli aiuti vengono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto e nelle seguenti intensità:

  • Gli Investimenti Produttivi riguardano un “investimento iniziale” che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:

    a. la creazione di un nuovo stabilimento;

    b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

    c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o

    d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

    Nell’ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:

    a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento produttivo;

    b. opere murarie e assimilabili (incluso l’acquisto dell’immobile);

    c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami dell’Industria 4.0 compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o servizi, ovvero processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.

    d. I mezzi mobili targati solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione.

    e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori.

    f. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.

    I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:

    a. Innovazione a favore delle PMI;

    b. Innovazione dei processi e dell'organizzazione.

    Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all'acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e riguardano l'introduzione o l'uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l’implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative.

    Le attività di innovazione includono anche l’innovazione organizzativa e l’innovazione di processo, che riguardano l'attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.

    Tali servizi devono essere forniti:

    b)  da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;

    c)  dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;

    d)  dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale

    del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;

    e) dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;

    f)  dai manager e specialisti dell’innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;

    g) dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese;

    h) dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l’obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.

    Con esclusivo riferimento all’Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all’obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento.

    Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla comunicazione dell’esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 12 comma 18.

    Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto

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