L’istituto della transazione fiscale, alternativa alla rottamazione, è stato introdotto dall’art. 146 del D.Lgs. n. 5/2006.
La transazione fiscale concerne nella possibilità di corrispondere in misura ridotta e/o dilazionata uno o più crediti tributari, anche se non iscritti a ruolo.
Per accedervi, l’imprenditore deve trovarsi in stato di difficoltà economico-finanziaria che, per le imprese, si traduce in inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
Certamente il fine e lo scopo della norma è garantire la continuità di impresa ed adeguare i flussi della gestione caratteristica alla debitoria esistente.
La norma contempla due differenti fattispecie: la transazione fiscale cd. dilatatoria, che prevede la dilazione nel tempo delle scadenze e la transazione fiscale cd. remissoria, che prevede, invece, la decurtazione del debito.
La transazione fiscale rientra nel più ampio Accordo di ristrutturazione del debito e, come quest’ ultimo, non può essere ricondotta alle procedure concorsuali come il concordato preventivo per evidenti e diversi motivi:
- non vi è la nomina di organi quali un commissario, un comitato dei creditori;
- non è prevista, né può verificarsi una regolazione concorsuale, è un accordo contrattuale, la nuova norma li definisce “Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione”;
- i creditori non sono organizzati come collettività dei creditori ma come somma di tante teste;
- il debitore resta l’unico dominus dell’impresa.
L’accordo tra i creditori non coinvolge tutti i creditori e gli effetti dell’accordo sono limitati ai sottoscrittori dell’accordo stesso.
Con l’applicazione di tali strumenti anche la sola dilazione dei crediti tributari o la falcidia delle sole sanzioni genererebbe un cospicuo aumento (anche quasi il doppio) dei flussi di cassa della gestione caratteristica altrimenti impiegati nel pagamento della debitoria rateizzata ordinariamente o tramite la rottamazione ter.
Inoltre, La Nuova norma, in vigore dal 15/08/2020, in termini semplicistici, definisce accordo standard, un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti, accordo agevolato, l’accordo formato con il 30% e accordo esteso, l’accordo con il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria; quest’ultimo prevede una deroga al principio di relatività del contratto (artt. 1372, 1411c.c.), statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
In particolare, il debitore ha il dovere di:
- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente;
- gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori.
I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.