Vantaggi fiscali e finanziari della rivalutazione dei beni aziendali prevista dal decreto agosto
Operazioni di fine anno
Il Decreto Legge n. 104/2020, “Decreto di Agosto”, ripropone la rivalutazione dei beni di impresa, ammortizzabili e non ammortizzabili, con un’aliquota dell’imposta sostitutiva pari a solo il 3% applicabile unicamente nel caso in cui si opti per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori da iscriversi in bilancio al 31.12.2020.
In particolare, i soggetti economici ammessi sono quelli elencati nell’articolo 73 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, le società di capitali, gli enti pubblici e privati residenti che svolgano un’attività commerciale, le società di persone che svolgono attività commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, che non adottano principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Gli stessi possono rivalutare i beni d’impresa materiali ed immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (beni la cui produzione è finalizzata alla successiva commercializzazione), nonché le partecipazioni in controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019.
Restano esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Rivalutazione
dei beni
aziendali
2020
Elenco esemplificativo dei beni rivalutabili:
- terreni
- fabbricati
- impianti
- macchinari
- attrezzature
- marchi
- brevetti
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
L’art. 110 del Decreto Agosto rimanda alla disciplina delle rivalutazioni dei beni aziendali prevista dalla Legge n. 342/2000 estendendo l’ambito oggettivo a ciascun singolo bene dell’impresa evitando l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il valore dei beni rivalutati non potrà superare il valore effettivamente ad essi attribuibile tenendo conto della loro consistenza, della loro capacità produttiva, dell’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa nonché dei valori correnti e delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri.
rivalutazione beni d’impresa: perizia
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata attestando che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall’art.11 della Legge n. 342/2000. È pertanto raccomandabile, supportare la rivalutazione con stime o perizie asseverate.
riallineamento valori civili e fiscali
I soggetti destinatari dell’agevolazione potranno scegliere di effettuare la rivalutazione dei beni aziendali solo ai fini civilistici / contabili, ovvero optare anche per il riconoscimento dei valori fiscali.
Per quanto al periodo di applicazione, la rivalutazione dovrà essere effettuata nel corso dell’esercizio in chiusura al 31.12.2020 con conseguente annotazione in nota integrativa ed inventario.
A partire dal periodo di imposta successivo, quindi con chiusura al 31.12.2021, le relative quote di ammortamento saranno rese deducibili dalla base imponibile prodotta.
Per usufruire del riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, occorrerà versare un’imposta sostitutiva nella misura del 3% del valore della rivalutazione dei beni aziendali da effettuarsi in tre rate annuali a far data dalla scadenza dei versamenti per imposte sui redditi per l’esercizio 2020 (giugno 2021).
In caso di cessione del bene, o comunque in generale estromissione dall’esercizio dell’impresa, avvenuta in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (2024), il valore delle plusvalenze e minusvalenze sarà computato in base al valore che il bene aveva nel periodo antecedente la rivalutazione.
È possibile affrancare anche il saldo attivo di rivalutazione costituito dalla riserva in sospensione d’imposta, versando un’imposta sostitutiva pari al 10% del valore del saldo attivo nelle medesime modalità previste per l’imposta di rivalutazione.
Il saldo attivo di rivalutazione, in seguito all’ affrancamento, si trasformerà in una riserva di utili e diventerà distribuibile ai soci. La distribuzione sarà tassata in capo ai soci e non in capo alla società con relativo notevole risparmio in termini di imposte.
Tutti gli importi potranno essere versati tramite compensazione di altri crediti di imposta.
Se il contribuente deciderà di attribuire rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione, i maggiori valori iscritti in bilancio non saranno riconosciuti fiscalmente e il contribuente non sarà tenuto al versamento di alcuna imposta.
In tal caso, la riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio netto in contropartita con i maggiori valori attributi ai beni potrà essere utilizzata in sede di copertura delle perdite di esercizio ovvero per il potenziamento del Patrimonio Netto con conseguente miglioramento della percepita solidità e, per diretta conseguenza, dell’immagine che le banche hanno dell’impresa.
Tali vantaggi miglioreranno i rapporti con gli enti finanziari trasformandosi in opportunità di crescita.
Ricordiamo che il bilancio rappresenta una fotografia dell’impresa; un’immagine statica ma pur sempre il documento ufficiale che traccia il profilo economico – finanziario e patrimoniale dell’azienda e la sua credibilità nei confronti degli stakeholders.