Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) istituisce le procedure di allerta finalizzate a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa. Il sistema di allerta è stato pensato con la finalità di accelerare i tempi di emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento e di un elevato soddisfacimento dei creditori.
L’art. 15 Ccii entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020, anche se il correttivo al Ccii prevede una deroga per le piccolissime imprese, che fa slittare le segnalazioni di sei mesi, ovvero al 15 febbraio 2021.
Il comma 1 dell’articolo 15 del Codice prevede una particolare procedura di segnalazione da parte del Fisco: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia per la riscossione e l’INPS, saranno chiamati ad avvisare tempestivamente il debitore con mezzi idonei della sua posizione debitoria critica.
L’avviso ammonirà il debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione non provvederà a estinguere o altrimenti a regolarizzare il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto o non avrà presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi, i creditori pubblici ne faranno segnalazione all’Ocri, anche per la conseguente e contestuale segnalazione agli organi di controllo del debitore.
Basterà il mancato pagamento del 10% dell’Iva a fare scattare la denuncia agli Organismi della crisi istituti (Ocri) presso le camere di commercio.
La correzione intervenuta della soglia, dal 30% al 10%, è stata dettata dalla necessità di rendere effettiva la vigilanza degli enti creditori.
In effetti, considerato che l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, che, nella fascia più elevata, è pari al 22%, la soglia di rilevanza del 30% presa in considerazione non avrebbe mai potuto essere raggiunta nel trimestre di riferimento.
La diversa percentuale individuata rappresenta così un valore mediano e tiene conto dell’esistenza di settori produttivi in cui l’Iva dovuta è inferiore al 22%.
Le modifiche che il Governo ha messo a punto con il correttivo rappresentano un chiaro avviso alle imprese: è finita la possibilità di utilizzare la leva tributaria come leva finanziaria della gestione del circolante dell’impresa.
In effetti, i reiterati ritardati pagamenti, anche se rateizzati e regolarizzati con gli strumenti previsti dalla legge, dovranno essere vigilati dagli organi di controllo o dal revisore, per verificarne la sostenibilità dei debiti dilazionati, tenendo conto della capacità di tenere la continuità aziendale, secondo i nuovi obblighi di monitoraggio preventivo fissati dall’art. 13 e 14 del Ccii.