Il Decreto Semplificazioni (art. 37 – D.L. 76/2020) ha disposto che, entro il 1 ottobre prossimo, tutte le aziende iscritte presso il Registro delle Imprese e i professionisti iscritti in Albi, Registri ed Elenchi dovranno essere provvisti del “domicilio digitale”.
Vediamo di cosa si tratta, in cosa consiste, chi è obbligato ad averlo e quali sono le sanzioni in caso di non si provveda a comunicarlo.
cos’è il domicilio digitale
Come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera n-ter del D.Lgs 07/03/2005, n. 82, titolato Codice dell’Amministrazione Digitale, è:
“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, {…}, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
È un domicilio online legato ad un servizio di posta certificata PEC che ha la funzione di un recapito normale dove la pubblica amministrazione invia le documentazioni in formato elettronico.
chi deve avere il domicilio digitale
Ai sensi dell’art. 3-bis dello stesso Codice dell’Amministrazione Digitale
I soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2 (pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, Società a controllo pubblico), i professionisti tenuti all’ iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’ iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’ elenco di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi).
Il domicilio digitale sarà, a tutti gli effetti, e sempre di più nelle previsioni normative, l’ indirizzo preferenziale presso cui l’Amministrazione Pubblica depositerà i suoi atti, comunque formati, i cui destinatari siano Aziende e Professionisti.
Allo stato attuale il domicilio digitale è individuabile in un servizio di posta elettronica certificata.
La disposizione normativa prevista dall’ art. 37 del decreto “Semplificazioni” ha rinnovato l’obbligo per tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese, nonché per i Professionisti, di dotarsi del “domicilio digitale” previsto dall’ art. 3-bis del D. Lgs. 82/2005.
comunicazione del domicilio digitale
Le imprese dovranno verificare di aver comunicato il proprio domicilio digitale (pec); che lo stesso sia attivo e funzionante e che non sia stato, eventualmente, cancellato o reso inattivo da parte del gestore (per esempio per mancato rinnovo o per problemi amministrativi). È possibile fare questa verifica collegandosi all’ area riservata del sito impresa.italia.it, all’ interno del “Cassetto digitale dell’Imprenditore” oppure cercare la ragione sociale dell’Azienda sul sito registroimprese.it; i professionisti dovranno fare riferimento al proprio Ordine, Elenco o Registro.
La eventuale comunicazione al Registro imprese del proprio domicilio digitale è possibile tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita del sito, sezione “Pratica Semplice – iscrizione PEC”.
Anche i professionisti che ancora non l’hanno fatto dovranno comunicare la propria pec all’ Ordine, Registro o Elenco di cui fanno parte, o verificare che quella eventualmente già comunicata sia attiva.
mancata comunicazione e sanzioni
Sia il Registro delle Imprese che gli Ordini o i tenutari dei Registri o degli Elenchi dovranno rilevare regolarmente le mancate comunicazioni o i domicili digitali non operativi; inoltre dovranno diffidare i rispettivi iscritti a mettersi in regola, pena l’assegnazione di un domicilio digitale d’ufficio, oltre a comminare le prescritte sanzioni.
Per quanto riguarda il registro delle imprese, per quanti non saranno in regola con la comunicazione del domicilio digitale alla data del 01/10/2020:
- Alle società sarà applicata, ex art. 2630 del codice civile, una sanzione da € 103 a € 1032, in misura raddoppiata
- Alle ditte individuali, invece, sarà applicata, ex art. 2194 del codice civile, una sanzione da € 10 a € 516, in misura triplicata
- Per quanto riguarda i Professionisti, gli stessi saranno sospesi, previa diffida ad adempiere, fino alla effettiva comunicazione del domicilio digitale operativo.