Il Credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è un’agevolazione erogata in forma di credito da poter compensare con tributi e contributi introdotta a partire dall’ anno 2015 con la legge di stabilità.
Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Attività ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: la “ricerca fondamentale”, la “ricerca industriale” e lo “sviluppo sperimentale”.
a. Per “Ricerca Fondamentale” si intendono i lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze su fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette cioè usi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni.
b. Per “Ricerca Industriale” si intendono le attività di: ricerca pianificata o indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un ampliamento dei prodotti, processi o servizi esistenti (ed è il caso prevalente nelle PMI).
c. per “sviluppo sperimentale” si intendono le attività di: Acquisizione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti.
Costi eleggibili al credito d’imposta
1. Spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, e che sia:
– Dipendente dell’impresa: impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
– In rapporto di collaborazione con l’impresa compresi esercenti arti e professioni impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
2. Il costo è inteso come la retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’ effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di ricerca e sviluppo.
3. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio.
4. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start up innovative.
Le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019 toccano vari profili dell’agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. Viene, in particolare, disposta la inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.
Viene, inoltre, introdotto a carico dell’impresa che intende avvalersi del credito d’imposta l’onere della predisposizione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte.
Viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50 per cento, viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall’ impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti.
Per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), si prevede la percentuale del 25 per cento.
Agevolazione concedibile
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di € 20 mln per ciascun beneficiario a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammoniti almeno a € 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (triennio 2012-2014).
Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale di cui ai costi già esposti.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta non fruito può essere utilizzato senza alcun limite temporale.
Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Cumulo
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di agevolazione, si intende quindi cumulabile salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.